Come indicato nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2020 presentato alla Commissione europea, che sintetizza le misure della legge di Bilancio per il prossimo anno, il credito d’imposta è stato prorogato anche per l’anno prossimo.

Per la formazione, invece, effettuata entro l’anno 2019, la disciplina dell’agevolazione è dettata dalla legge di Bilancio 2019, mentre le disposizioni di attuazione sono contenute nel decreto interministeriale 4 maggio 2018.

Di seguito una breve sintesi della misura.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dall’attività economica esercitata, nonché dal regime contabile adottato, che realizzano attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A della legge di Bilancio 2018.

Le attività possono svolgersi in qualsiasi modalità: aula, coaching, training on the job e in modalità e-learning. Per quest’ultima sono richieste specifiche modalità di tracciamento delle attività formative.

Sono ammissibili sia le attività formative direttamente organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno, sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata a soggetti qualificati esterni.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Per le spese sostenute nell’anno 2019, il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

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